
Spesso si riscontra una grande confusione nel distinguere tra chi ha diritto alla legge 104, chi all’accompagnamento e chi all’invalidità civile. Ciò accade perché il punto di partenza per tutte questi riconoscimenti ha origine con la richiesta del medico di base di una visita da parte del medico legale presso l’INPS. Da quest’ultima dipendono infatti i riconoscimenti di diritti, sgravi ed agevolazioni fiscali, aiuti economici, aiuti di altra natura. Vediamo meglio la differenza tra queste categorie.
Differenza tra indennità di accompagnamento e Legge 104
Partiamo dal soggetto che si reca dal medico di base per il riconoscimento di una situazione tale da poter usufruire degli aiuti previsti dalla legge 104 e/o del riconoscimento dell’invalidità civile.
Il medico elenca tutte le patologie ed handicap che il paziente ha in una relazione, creando un certificato introduttivo. Da questo documento prende avvio il procedimento per l’accertamento ed eventuale riconoscimento dell’invalidità che può essere di varia natura o anche un handicap collegato alla legge 104. Quindi, nonostante la procedura inziale sia la medesima, i parametri esaminati sono differenti e generano differenti benefici. Per comprendere meglio la differenza ci rifacciamo al testo della Legge che identifica gli invalidi civili: la Legge 30 Marzo 1971, n. 118.
Secondo questa legge: “Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”. In quest’ultima frase è racchiusa l’essenza della legge che riconosce l’invalidità civile, ovvero per lo Stato si assegna l’invalidità civile quando la capacità lavorativa è ridotta almeno ad un terzo. Durante la visita viene attribuito un punteggio in percentuale in base al quale si determinerà il livello di invalidità.
È da precisare però che l’attribuzione dell’invalidità civile non esclude che la persona possa lavorare ma ovviamente lo Stato ne riconosce la difficoltà nel farlo. Pertanto, proporzionalmente al grado di invalidità, e quindi di difficoltà nel lavorare o anche di svolgere qualsiasi attività quotidiana, lo Stato prevede un assegno mensile e altre agevolazioni fiscali. Nel caso in cui l’invalidità civile sia del 100% allora alla persona verrà corrisposta un’indennità di accompagnamento.
Nel caso della corrispondenza con i criteri della legge 104 invece, non è previsto un vantaggio economico, ma assistenziale. Si vanno ad attuare cioè, delle misure economiche e non, volte a garantire l’assistenza necessaria alla persona. Ne è un esempio i giorni di permesso dal lavoro che un parente può richiedere per assistere il portatore di handicap.

Indennità di accompagnamento
Ad un cittadino invalido civile al 100% verrà quindi corrisposta un’indennità di accompagnamento. La tipologia idi invalidità può essere determinata da menomazioni fisiche ma anche psichiche che impediscano di svolgere la normale attività quotidiana o di deambulare autonomamente. In particolare quest’ultima difficoltà presuppone la necessaria presenza di qualcuno che vada in aiuto alla persona quindi di una figura di accompagnatore. L’indennità può essere concessa anche a malati con neoplasie, sia in fase avanzata che durante le chemioterapie, in particolar modo quando la terapia impedisce di svolgere le attività quotidiane. Il corrispettivo economico per l’accompagnatore è di 51 euro. È importante sapere che la richiesta di indennità di accompagnamento può essere fatta a prescindere dall’età e dal reddito.
Trasferimento del caregiver familiare
Cosa accade quando la figura di accudimento cambia? Può accadere che il referente caregiver della persona con legge 104 e con indennità di accompagnamento cambi. Dal punto di vista economico non vi sono variazioni in quanto l’assegno mensile è collegato alla persona invalida e quindi viene erogato normalmente. Si trasferiscono invece al nuovo caregiver i benefici collegati che sono:
- I tre giorni lavorativi di permesso retribuiti, previsti dall’articolo 33 della legge 104/1996. È previsto un solo caregiver per persona con invalidità.
- il congedo straordinario di due anni. Il congedo parentale è previsto dal d.lgs. 151/2001, articolo 42, comma 5, che può arrivare al massimo a due anni nell’intera vita lavorativa. È retribuito con un’indennità e spetta in primo luogo al coniuge o ai genitori, ma in assenza di essi, ne possono anche usufruire figli o fratelli e sorelle.
Eventuale ricorso
Nel caso in cui da una prima analisi l’Inps rigettasse la richiesta di indennità di accompagnamento, si consiglia di fare ricorso e di effettuare un accertamento tecnico preventivo che avvalori la situazione sanitaria. Tale accertamento è a totale spesa del richiedente ed è effettuato da un consulente tecnico nominato dal giudice in presenza di un medico legale dell’INPS. Da ciò viene prodotta una relazione che viene poi trasmessa all’INPS e al richiedente. Se anche dopo questa relazione l’indennità non fosse attribuita, il richiedente può fare ricorso entro 30 giorni. Altrimenti la sentenza si dichiara inappellabile.