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07 Dicembre 2022 |

Welfare, benefit di 3000 € ai dipendenti con il bonus bollette 

Un bonus per contrastare l’aumento del costo dell’energia, fino a 3000 euro ed esente da tasse, un aiuto concreto per tutti i lavoratori dipendenti che si trovano a dover affrontare i rincari delle bollette e un periodo di inflazione alle stelle, potenziando così le misure di aiuti opzionali delle aziende previsti all’interno del piano welfare.

Si tratta della novità introdotta dal DL Aiuti quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 270 del 18.11.2022, che ha modificato l’articolo 12, comma 1, del decreto legge 115/2022 (Decreto Aiuti bis) in tema di welfare aziendale. Quindi, per il periodo di imposta 2022 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

Welfare e benefit: le regole per l’applicazione dei fringe benefit per il 2022

Come possono essere applicati i fringe benefit dall’azienda, nello specifico? A tal riguardo, si confermano le indicazioni che sono state fornite con la Circolare 35/E del 4 novembre 2022 e relative al solo anno 2022.

La circolare 35/E della agenzia delle Entrate del 4.11.2022, spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente (locazione), dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi (società terze che si occupano di welfare aziendale per conto del datore di lavoro). Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • il bonus bollette può essere applicato ai fringe benefit corrisposti fino alla data del 12 gennaio 2023; 
  • se nel corso del conguaglio si evidenzia che il valore dei benefit concessi supera la quota massima per l’esenzione (stabilita in euro 3000), l’intera somma deve essere assoggettata a tassazione ordinaria da parte dell’azienda (quindi non solo la parte che supera il tetto);
  • Il fringe benefit sulle bollette può essere usato anche sulle somme fatturate nel 2023 ma devono riguardare i consumi relativi al 2022).  

Il fringe benefit può essere erogato ad personam (quindi non è necessario che sia erogato a categorie omogenee di dipendenti).

Bonus bollette e fringe benefit: equivale a un premio in busta paga? 

Il bonus bollette è una misura che può essere introdotta da tutte quelle aziende che desiderano riconoscere discrezionalmente una parte in più di retribuzione al dipendente, senza pagarvi le tasse. L’erogazione dei fringe benefit, infatti, non è obbligatoria ma può convenire alle aziende che vogliono riconoscere una quota aggiuntiva alla retribuzione, senza pagarvi sopra le tasse. 

Il bonus bollette può essere quindi equiparato ad un premio, dal momento che l’azienda può erogare una somma in busta paga a titolo di fringe benefit. Il vantaggio fiscale in questo caso è doppio: il dipendente non dovrà pagare complessivamente più tasse, dal momento che la somma aggiuntiva non contribuisce a formare il reddito annuo, per il datore di lavoro, invece, questa può essere utilizzata come una quota retributiva annua straordinaria su cui non viene applicata la tassazione ordinaria.  

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione che dimostri la erogazione di somme o il rimborso di spese sostenute per il servizio idrico integrato, l’energia elettrica ed il gas naturale. E’ possibile pertanto procedere alla digitalizzazione da parte del datore di lavoro delle bollette purché il documento informatico sia integro ed autentico. 

La circolare 35/E del 4 novembre 2022 di Agenzia delle Entrate suggerisce, in alternativa alla conservazione, l’cquisizione da parte del datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal lavoratore nella quale quest’ultimo dichiari di aver sostenuto i relativi costi, riportando gli elementi della bolletta (intestatario, importo pagato ecc.). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve in ogni caso essere acquisita per attestare la circostanza che le medesime fatture non siano state già oggetto di rimborso da parte di altri datori di lavoro.

Benefit bonus bollette: le differenze con tredicesima detassata

Sia il Ministro dell’Economia che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno presentato il bonus bollette come una specie di integrazione della tredicesima mensilità detassata. Tuttavia, è necessario sottolineare, a tal proposito, che il datore di lavoro non è obbligato ad erogare il fringe benefit o arrivare alla soglia dei 3 mila euro.

Se è vero quindi che il bonus bollette può sostituire un premio aziendale o un regalo di Natale per il lavoratore dipendente, vi è una differenza sostanziale rispetto alla tredicesima mensilità: quest’ultima, infatti, è un intervento obbligatorio se previsto dal contratto nazionale, conteggiato nella RAL annuale e soggetto a tassazione ordinaria, mentre il fringe benefit è una misura opzionale che rientra nel piano welfare, stabilita a totale discrezione dell’azienda. 


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